Sez. 4, Sentenza n. 16524 del 15/02/2013 Cc. (dep. 11/04/2013) Rv. 254846 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione - Istanza fondata su condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione - Rigetto della richiesta sulla base degli atti - Obbligo del giudice di disporre perizia - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di misure coercitive, nel caso in cui il giudice ritenga di non accogliere immediatamente, sulla base della documentazione sanitaria acquisita, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, fondata sulla prospettazione della particolare gravità delle condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione, è tenuto a nominare un perito per svolgere gli accertamenti del caso. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato la decisione del tribunale del riesame secondo cui le condizioni di salute del detenuto, per l'assenza di un apprezzabile "fumus", non richiedevano l'automatico espletamento di una perizia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)