Sez. L, Sentenza n. 10783 del 12/08/2000 (Rv. 539564 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI | Usi aziendali - Formazione - Requisito della spontaneità - Rilevanza - Condizioni di miglior favore per i lavoratori - Deroga "in peius" per effetto dei contratti collettivi - Divieto - Accertamento degli usi da parte del giudice di merito - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI
Per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessaria unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata, che si realizza attraverso la mera reiterazione dei comportamenti posti in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo che riguardi i dipendenti di una sola azienda, che comporti per essi un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Le condizioni di miglior favore derivanti dai suddetti usi aziendali non possono essere derogate "in peius" per i lavoratori dalla contrattazione collettiva, atteso che gli usi si inseriscono nei singoli contratti individuali e non già nei contratti collettivi nazionali o aziendali e che l'esclusione di tale inserimento può avvenire soltanto in base alla concorde volontà delle parti. Da tali principi deriva che la configurabilità in concreto dell'uso aziendale va inquadrata ed accertata da parte del giudice di merito nell'ambito del complessivo comportamento datoriale e dell'atteggiamento dell'altra parte, con riferimento in particolare alla conoscibilità del vero intento del soggetto erogante(nella specie: il datore di lavoro aveva addotto che l'erogazione di indennità maggiorate era stato il frutto di un errore di contabilità riconoscibile da parte dei lavoratori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2078
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)