Sez. 6, Sentenza n. 1157 del 09/10/2007 Cc. (dep. 10/01/2008) Rv. 238442 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Concorso formale di reati - Giudizio per un reato diverso da quello già giudicato derivante dallo stesso fatto - Applicabilità del divieto - Esclusione - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
La preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, configuri un'ipotesi di concorso formale di reati, in quanto la condotta, già definitivamente valutata in un precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che l'assoluzione con sentenza definitiva del trasportatore di un corriere di droga dal concorso nel reato di detenzione di stupefacenti per fini di spaccio, non preclude la possibilità di riconsiderare la medesima condotta - ossia, l'attività di trasporto di corrieri - come penalmente rilevante nell'ambito della fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)