Sez. 5, Sentenza n. 2510 del 10/02/2004 (Rv. 570027 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atti di società - Aumento di capitale mediante conferimento in denaro - Imposta proporzionale, ex art. 4 della tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986 (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 10 della legge n. 488 del 1999) - Applicazione - Contrasto con gli artt. 4 e 11 della direttiva CEE n. 335/69 e succ. mod. - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, nel caso di aumento di capitale sociale con conferimento di denaro (nella fattispecie, mediante emissione di nuove azioni ordinarie), all'applicazione dell'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al dPR 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488), non osta la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, come modificata dalla direttiva n. 85/303/CEE. Da un lato, infatti, l'art. 4 della direttiva, nel sottoporre ad imposizione l'aumento di capitale mediante conferimento di "beni di qualsiasi natura", va inteso nel senso di comprendere, in quest'ultima ampia dizione, anche il denaro; dall'altro, l'art. 7, nell'esentare dal prelievo fiscale alcune operazioni relative alle azioni, non include in tale previsione le operazioni di capitalizzazione in sè considerate, le quali, pertanto, rientrano nella previsione del citato art. 4.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 11, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)