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Sez. 3, Sentenza n. 4488 del 09/05/1994 (Rv. 486545 - 01)

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso il debitore - Beni impignorabili o relativamente impignorabili - Stipendi salari ed assegni | Stipendi dei pubblici dipendenti - Limiti alla pignorabilità e sequestrabilità risultanti dalle sentenze nn. 89 del 1987 e 878 del 1988 - Pignoramento contenuto nei limiti del quinto successivamente alla cessione del quinto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486545-01

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso il debitore - Beni impignorabili o relativamente impignorabili - Stipendi salari ed assegni

In tema di limiti alla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi dei pubblici dipendenti, quali risultanti dalle parziali declaratorie - di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988 - di illegittimità costituzionale delle norme di previsione, qualora intervenga un pignoramento contenuto entro tali limiti (del quinto) successivamente ad una cessione di pari misura, regolarmente perfezionata e notificata, non è illegittima la coesistenza ed il cumulo delle due cause riduttive dello stipendio, non risultando superata quota complessiva della metà dello stipendio medesimo, posta dall'art. 68 del d.P.R. n. 180 del 1950 quale limite assoluto per il concorso di cause siffatte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 2 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 5 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 68 CORTE COST., Testo Unico 10/01/1957 num. 3 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)