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Sez. L, Sentenza n. 1845 del 11/03/1983 (Rv. 426676 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - RICORSO AD ULTERIORI REGOLE DI ERMENEUTICA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO IN TEMA DI SCATTI BIENNALI.*
Stato
decisa il 1983-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426676-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - RICORSO AD ULTERIORI REGOLE DI ERMENEUTICA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO IN TEMA DI SCATTI BIENNALI.*

Il ricorso ad ulteriori regole legali di ermeneutica contrattuale è superfluo allorché la comune intenzione delle parti risulti in modo certo dal tenore letterale del contratto. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'art. 10 dell'accordo nazionale del 4 agosto 1961, relativo all'istituto degli scatti biennali, concernesse soltanto il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani e non fosse estensibile ai dipendenti di aziende di trasporto urbano.). (Conf 2051/80, mass n 405605).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)