Sez. L, Sentenza n. 1582 del 08/03/1986 (Rv. 444957 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - RICORSO AD ELEMENTI DIVERSI DA QUELLO LETTERALE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - RICORSO AD ELEMENTI DIVERSI DA QUELLO LETTERALE - CONDIZIONI.*
Nell'interpretazione del contratto, il ricorso ad elementi diversi da quello letterale - che si pone come primo ma non preminente strumento ermeneutico - non è consentito solo quando il significato delle parole usate sia univoco, la volontà delle parti risulti in modo certo dal tenore letterale e non sussista ragione di divergenza fra la lettera e lo spirito del patto; pertanto, il giudice del merito, allorché riconosce che le parole usate non sono congrue rispetto all'effettiva volontà dei contraenti, deve dar conto dei diversi elementi con cui ricostruisce l'intento comune delle parti. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che il prolungamento delle ferie per sette giorni, espressamente previsto, dagli accordi aziendali 14 giugno 1961 e 5 maggio 1970, soltanto per i "verniciatori" ed i "pittori", competesse anche agli "addetti al controllo pittura", in considerazione della esposizione al medesimo rischio). (V 6935/83, mass n 431602; (V 2152/83, mass n 427009; (V 1845/83, mass n 426676; (V 805/83, mass n 425549).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)