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Sez. L, Sentenza n. 3790 del 27/06/1984 (Rv. 435755 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - RICORSO AD ULTERIORI REGOLE DI ERMENEUTICA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO IN TEMA DI SCATTI BIENNALI.*
Stato
decisa il 1984-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435755-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - RICORSO AD ULTERIORI REGOLE DI ERMENEUTICA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO IN TEMA DI SCATTI BIENNALI.*

Quando si tratti d'interpretare un contratto collettivo (nella cui generale nozione va inquadrato il regolamento aziendale a.T.A.C. per la promozione e gli avanzamenti, giusta la riserva fatta dall'art. 15 del regolamento all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148), l'accertamento della comune intenzione dei contraenti dev'essere effettuato in base a ciò che risulta obiettivamente voluto nelle clausole dell'accordo, essendo l'elemento letterale il primo e fondamentale criterio di indagine. Consegue che, solo se l'esame della lettera lascia sussistere dubbi sull'individuazione di detta intenzione, è consentito al giudice di avvalersi degli altri criteri ermeneutici fissati dalla legge, tra cui il comportamento delle parti, precedente o successivo alla conclusione del contratto. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, interpretando l'art. 10 del regolamento aziendale a.T.A.C., che detta disposizione assume la data dell'1 giugno come termine di riferimento ai fini del calcolo dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza, invece che ai fini della decorrenza della promozione). (Conf 1845/83, mass n 426676; (Conf 979/83, mass n 425747; (Conf 726/83, mass n 425471).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)