Sez. 1, Sentenza n. 7027 del 27/07/1994 (Rv. 487544 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Udienza per l'esame della infrazione e l'audizione degli interessati - Atto di comunicazione - Effetto interruttivo della prescrizione del credito per la sanzione pecuniaria - Ammissibilità.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
In tema di sanzioni pecuniarie per trasgressioni valutarie, deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione quinquennale del credito dell'amministrazione all'atto con cui la Commissione comunica la data dell'udienza in cui esaminerà l'infrazione e nel corso della quale gli interessati possono chiedere di essere sentiti (art. 7, terzo comma, del R.D.L. 12 maggio 1938 n. 794), atteso che ogni atto del procedimento amministrativo previsto dalla legge per l'accertamento della violazione valutaria e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e, quindi, costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, con la conseguente efficacia interruttiva della relativa prescrizione, sempre che sia documentato in forma scritta e portata a conoscenza dell'interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Regio Decr. Legge 12/05/1938 num. 794 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)