Sez. 1, Sentenza n. 7500 del 24/07/1990 (Rv. 468353 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI ED AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI ED AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI.*
In tema di sanzioni pecuniarie per trasgressioni valutarie, deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione quinquennale del credito dell'amministrazione sia al verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, sia all'invito, comunicato alla stessa persona, ad essere sentito dalla menzionata commissione consultiva (in applicazione dell'art. 7, terzo comma, R.d.l. 12 maggio 1938 n. 794), come pure all'audizione della stessa, per cui è prescritta la redazione di processo verbale (ultimo comma art. 7 cit.), atteso che ogni atto del procedimento amministrativo previsto dalla legge per l'accertamento della violazione valutaria e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e, quindi, costituisce Esercizio della pretesa sanzionatoria, con la conseguente efficacia interruttiva della relativa prescrizione, sempre che sia documentato in Forma scritta e portato a conoscenza dell'interessato. (Conf 3177/87, mass n 452243; (Conf 1502/78, mass n 390875).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Regio Decr. Legge 12/05/1938 num. 794
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)