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Sez. 1, Sentenza n. 3177 del 02/04/1987 (Rv. 452243 - 01)

BORSA - CAMBI (VALUTA O DIVISA ESTERA) - INFORMAZIONI VALUTARIE - SANZIONI PECUNIARIE - PRESUNZIONE - INTERRUZIONE - ATTI IDONEI.*
Stato
decisa il 1987-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452243-01

BORSA - CAMBI (VALUTA O DIVISA ESTERA) - INFORMAZIONI VALUTARIE - SANZIONI PECUNIARIE - PRESUNZIONE - INTERRUZIONE - ATTI IDONEI.*

In tema di sanzioni pecuniarie per trasgressioni valutarie, la prescrizione quinquennale del credito dell'amministrazione resta interrotta non soltanto dalla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione, ma anche dai successivi Atti del procedimento amministrativo che precede l'irrogazione delle sanzioni medesime, quale l'invito e l'audizione del trasgressore davanti all'apposita commissione, in quanto essi, pur non contenendo una espressa enunciazione della volontà di esigere il credito stesso, evidenziano l'intento di rinnovare e far valere la pretesa sanzionatoria. (V 1502/78, mass n 390875).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Regio Decr. Legge 12/05/1938 num. 794

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)