diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6284 del 10/07/1996 (Rv. 498464 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavoratori già dipendenti da aziende in liquidazione o in crisi - Reimpiego in base ad accordi tra organizzazioni sindacali, società costituita dalla GEPI e terzo datore di lavoro - Identità del nuovo rapporto con quello instaurato con la società promossa dalla GEPI ai fini del godimento della cassa integrazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498464-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

I rapporti di lavoro instaurati dai lavoratori già dipendenti da aziende in liquidazione o in crisi sulla base di un accordo tra le organizzazioni sindacali, una delle società costituite ad iniziativa della dalla GEPI per il reimpiego di detti lavoratori, e l'impresa nuova datrice di lavoro, sono distinti dai rapporti precedentemente instaurati con gli stessi lavoratori dalla società promossa dalla GEPI, considerati di lavoro solo per permettere ai lavoratori di non essere disoccupati e di potere così godere del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato la domanda della lavoratrice ricorrente, licenziata dalla nuova datrice di lavoro, diretta ad ottenere che le statuizioni conseguenti all'annullamento del licenziamento fossero pronunciate anche nei confronti della società promossa dalla GEPI, rilevando, con motivazione dalla S.C. ritenuta corretta, che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio era stato costituito "ex novo").

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 CORTE COST., Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST., Decreto Legge 04/09/1987 num. 366 art. 2, Decreto Legge 04/09/1987 num. 366 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)