diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1773 del 27/02/1997 (Rv. 502694 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Avviamento del lavoratore in C.I.G.S. presso terzo datore di lavoro - Estinzione del nuovo rapporto di lavoro - Reviviscenza della qualità di cassintegrato - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502694-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Dopo l'avviamento definitivo di un lavoratore, già in cassa integrazione guadagni straordinaria, presso un terzo datore di lavoro, la sua posizione di cassintegrato non rivive a seguito della risoluzione del nuovo rapporto di lavoro e, quindi, in particolare, non sussiste alcun diritto dello stesso all'assunzione presso società costituita, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del D.L. n. 108 del 1991 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 1991), per la promozione di iniziative produttive dirette a consentire il reimpiego di forza lavoro in eccedenza, benché la stessa società abbia assunto il personale ancora in cassa integrazione della impresa di origine.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 4, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)