Sez. 5, Sentenza n. 28509 del 13/04/2010 Ud. (dep. 20/07/2010) Rv. 247885 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI | Abbandono della vittima priva di cure ed assistenza per lungo periodo - Aggravamento delle condizioni di salute di quest'ultima fino a causarne la morte - Integrazione dell'aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen..
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
Integra la circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. la condotta di colui che, incaricato di prestare assistenza ad una persona anziana, abbandoni quest'ultima senza cure ed assistenza per un lungo periodo, aggravandone le già precarie condizioni di salute, in quanto ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra maltrattamenti e morte non è necessario che i fatti di maltrattamento costituiscano la causa unica ed esclusiva degli eventi più gravi, stante il principio della equivalenza delle cause o della "conditio sine qua non" (art. 41 cod. pen.). (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., nei confronti degli imputati che, incaricati di assistere una persona anziana, l'avevano, invece, abbandonata, aggravandone le condizioni di salute, già precarie, e favorendo l'insorgere di un fecaloma inveterato, che nella fase iniziale si sarebbe potuto distruggere, e che, invece, durante le molte settimane di abbandono, si era sviluppato in maniera abnorme, determinando la necessità di un intervento chirurgico, non superato dal paziente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 572 com. 2 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)