Sez. 1, Sentenza n. 8417 del 04/05/2004 (Rv. 572567 - 01)
CONTABILITÀ PUBBLICA - SPESE PUBBLICHE | Fermo amministrativo "ex" art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 - Funzione - Presupposti - Mera ragione di credito - Sufficienza - Provata esistenza del credito - Necessità - Esclusione - Ragione di credito derivante dall'inizio di un procedimento penale a carico del creditore, con l'amministrazione come parte lesa - Configurabilità - Fattispecie.
CONTABILITÀ PUBBLICA - SPESE PUBBLICHE
Il fermo amministrativo di cui all'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 - che consente ad un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragioni di credito verso aventi diritto a somme dovute da essa o da altre amministrazioni, di sospendere, in via interinale, il pagamento - può essere adottato (stante la sua natura cautelare e intrinsecamente provvisoria, collegata per definizione a motivi di urgenza) anche quando il credito dell'amministrazione sia contestato, ma sia ragionevole ritenerne l'esistenza, posto che suo presupposto normativo è, non già la provata esistenza del credito, ma la mera ragione di credito, la quale può derivare anche dall'inizio di un procedimento penale a carico del creditore che veda l'amministrazione stessa come parte lesa. (Nella specie era stato promosso un procedimento penale con l'imputazione, mossa a carico del legale rappresentante della società creditrice, di truffa ai danni dell'amministrazione).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)