Sez. L, Sentenza n. 119 del 13/01/1989 (Rv. 461352 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - "SPATIUM DELIBERANDI" DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL LAVORATORE DOPO LA MALATTIA E PROLUNGATA INERZIA NELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO - RINUNCIA A QUEST'ULTIMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - "SPATIUM DELIBERANDI" DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL LAVORATORE DOPO LA MALATTIA E PROLUNGATA INERZIA NELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO - RINUNCIA A QUEST'ULTIMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il diritto del datore di lavoro ad un ragionevole spatium deliberandi, affinché egli possa, in caso di superamento del periodo di comporto, valutare convenientemente e nel suo complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, non esclude che la riammissione in servizio del dipendente dopo la malattia e la prolungata inerzia nell'Esercizio della facoltà di recesso da parte del datore di lavoro possano rilevare - in una valutazione complessiva del comportamento delle parti secondo il fondamentale principio di buona fede e correttezza - come rinuncia, per fatti concludenti, al diritto di recesso. (V 3647/87, mass n 452583; (V 4963/86, mass n 447642; (V 377/86, mass n 443990).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)