Sez. L, Sentenza n. 4963 del 01/08/1986 (Rv. 447642 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL TERMINE DI COMPORTO - RIAMMISSIONE DEL DIPENDENTE GUARITO AL LAVORO - RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RECESSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL TERMINE DI COMPORTO - RIAMMISSIONE DEL DIPENDENTE GUARITO AL LAVORO - RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RECESSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il mancato Esercizio, da parte del datore di lavoro, della facoltà di recesso non appena superato il termine di comporto e la stessa riammissione al lavoro del dipendente guarito non implicano di per sè decadenza dell'imprenditore dall'anzidetta facoltà (che richiede, a volte, l'effettuazione di non facili accertamenti ed esige comunque, anche nell'interesse del dipendente ammalato, un congruo spatium deliberandi), salvo che la riammissione del dipendente guarito al lavoro, pur dopo il superamento del periodo di comporto, possa integrare, tenuto conto di tutte le circostanze, un comportamento concludente nel senso della rinuncia al diritto di recesso. (V 2868/85, mass n 440617; (V 2808/85, mass n 440574; (V 2598/85, mass n 440394).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)