Sez. L, Sentenza n. 16189 del 16/11/2002 (Rv. 558560 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Divieto di licenziamento ex art. 2 della legge n. 1204 del 1971 di lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio - Sentenza della Corte Cost. n. 61 del 1991 - Licenziamento intimato in violazione di tale divieto - Conseguenze - Nullità - Ripristino del rapporto - Risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni maturate successivamente alla cessazione del rapporto - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
Il licenziamento intimato ad una lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio in violazione del divieto di cui all'art. 2 della legge n. 1204 del 1971, affetto da nullità a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 61 del 1991, comporta, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto (ripristino che deriva da tale nullità indipendentemente dalle dimensioni aziendali, configurandosi in modo diverso dalla reintegrazione di cui all'art. 18 st. lav.), il pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, dovendosi lo stesso considerare come mai interrotto.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)