Sez. L, Sentenza n. 6595 del 20/05/2000 (Rv. 536734 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Divieto di licenziamento di cui all'art.2 della legge n. 1204 del 1971 - Operatività in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
Il divieto di licenziamento di cui all'art. 2 della legge n. 1204 del 1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, il licenziamento intimato nonostante il divieto - che è affetto da nullità a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 61 del 1991 - comporta, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, le quali maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 1026 del 1976.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)