Sez. 3, Sentenza n. 4432 del 27/07/1979 (Rv. 400981 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - PRESUPPOSTO - CONDUZIONE DEL FONDO PER ALMENO QUATTRO O DUE ANNI - CIRCOSTANZA DI FATTO DELLA CONDUZIONE - RILEVANZA - CONSEGUENZE - LIMITAZIONI PROBATORIE RELATIVE AL CONTRATTO COSTITUTIVO DEL TITOLO - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - PRESUPPOSTO - CONDUZIONE DEL FONDO PER ALMENO QUATTRO O DUE ANNI - CIRCOSTANZA DI FATTO DELLA CONDUZIONE - RILEVANZA - CONSEGUENZE - LIMITAZIONI PROBATORIE RELATIVE AL CONTRATTO COSTITUTIVO DEL TITOLO - INSUSSISTENZA.*
La prova della conduzione del fondo per almeno quattro anni o due anni - che, rispettivamente, l'art 8, primo comma, della legge n 590 del 1965 e l'art 7, primo comma, della legge n 817 del 1971 pongono a carico del coltivatore, che eserciti il diritto di prelazione o di riscatto agrario - ha come oggetto la circostanza di fatto della conduzione e non il rapporto agrario che ne costituisce il titolo, e percio non e assoggettata alle limitazioni probatorie relative al contratto costitutivo di quel rapporto, ma puo essere data con ogni mezzo ammesso dal codice di rito. (Conf 2536/77, mass n 386256).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Civ. art. 2724, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)