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Sez. 1, Sentenza n. 4580 del 25/09/1995 Cc. (dep. 14/10/1995) Rv. 202392 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Nuova formulazione dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - Perdita di efficacia della misura cautelare per tardiva trasmissione degli atti - Effetto retroattivo di tale disposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202392-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento

La nuova formulazione dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 16 della legge 8 agosto 1995 n. 332, in forza della quale dà luogo a perdita di efficacia della misura cautelare non solo la mancata decisione del tribunale del riesame entro dieci giorni dalla ricezione degli atti trasmessi a norma del precedente comma quinto, ma anche l'inosservanza del termine massimo di cinque giorni stabilito da detta ultima disposizione per la trasmissione degli atti medesimi, non ha effetto retroattivo e non può, pertanto, essere validamente invocata, in sede di ricorso per cassazione avverso ordinanza di conferma pronunciata prima della entrata in vigore della citata legge n. 332/95, a sostegno dell'assunto secondo cui la tardiva trasmissione degli atti avrebbe determinato la caducazione della misura cautelare; e ciò avuto riguardo alla natura meramente ordinatoria che, nella disciplina previgente, era da riconoscere al termine fissato dal comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen. per il suddetto adempimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)