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Sez. 6, Sentenza n. 3867 del 25/11/1999 Cc. (dep. 09/12/1999) Rv. 215424 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine di cinque giorni decorrenti dalla richiesta per la trasmissione degli atti da parte del giudice procedente - Inosservanza - Mancata deduzione o rilievo d'ufficio nel procedimento di riesame - Rilevabilità o deducibilità davanti al giudice per le indagini preliminari in ogni momento con la richiesta di revoca - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215424-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Il giudicato cautelare ha la natura di mera preclusione, nel senso che include soltanto le questioni dedotte e non anche quelle deducibili. Ne consegue che ove non sia stata eccepita o rilevata d'ufficio nel procedimento di riesame la questione dell'inutile decorso del termine di cinque giorni per l'inoltro degli atti al Tribunale "de libertate", decorrenti dal giorno della presentazione della richiesta (ex art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.), la questione stessa può essere proposta in ogni momento con la richiesta di revoca della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)