Sez. 3, Sentenza n. 6233 del 15/07/1987 (Rv. 454521 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INOSSERVANZA DEI DOVERI DI CORRETTEZZA, DILIGENZA E BUONA FEDE DA PARTE DELL'ASSICURATORE - CONSEGUENZE - INUTILE DECORSO DELLO SPATIUM DELIBERANDI DI SESSANTA GIORNI DOPO LA RICHIESTA D'INDENNIZZO - DIRITTO DEL DANNEGGIATO AL RISARCIMENTO DI UN ULTERIORE PREGIUDIZIO - SUSSISTENZA - LIMITE DEL MASSIMALE - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INOSSERVANZA DEI DOVERI DI CORRETTEZZA, DILIGENZA E BUONA FEDE DA PARTE DELL'ASSICURATORE - CONSEGUENZE - INUTILE DECORSO DELLO SPATIUM DELIBERANDI DI SESSANTA GIORNI DOPO LA RICHIESTA D'INDENNIZZO - DIRITTO DEL DANNEGGIATO AL RISARCIMENTO DI UN ULTERIORE PREGIUDIZIO - SUSSISTENZA - LIMITE DEL MASSIMALE - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
L'assicuratore della responsabilità civile per i danni derivanti da circolazione di veicoli a motore, direttamente obbligato per legge verso il danneggiato, per il danno da costui subito, nei limiti del massimale di polizza (art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990) è tenuto, nell'adempimento di tale obbligazione, all'osservanza dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede (artt. 1175, 1176, 1375 cod. civ.). pertanto, ove in violazione di tali doveri, lasci trascorrere invano lo spatium deliberandi concessogli dalla legge per verificare la fondatezza della pretesa risarcitoria, dopo la richiesta d'indennizzo ritualmente rivoltagli dall'interessato, ritardando o rifiutando senza giusto motivo l'adempimento della prestazione indennitaria, e da tale comportamento colposo derivi all'avente diritto un ulteriore pregiudizio, il limite del massimale non è più operante, nel senso che, in conseguenza del proprio fatto colposo, e quindi per causa distinta ed autonoma, l'assicuratore è tenuto a corrispondere al danneggiato, anche al di là del massimale, gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno (compreso quello da svalutazione monetaria) ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., per il periodo successivo alla scadenza del predetto spatium deliberandi di 60 giorni. (Conf 5632/84, mass n 437305; (Conf 3427/84, mass n 435290; (Conf 2996/84, mass n 435039; (Conf 5218/83, mass n 430091).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)