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Sez. F, Sentenza n. 36630 del 30/08/2005 Cc. (dep. 11/10/2005) Rv. 232224 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento | Disciplina - Partecipazione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità.
Stato
decisa il 2005-08-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232224-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento

In tema di procedimento camerale partecipato, quale disciplinato dall'art. 127 cod.proc.pen.(richiamato, per quanto riguarda il riesame, dall'art. 309, comma ottavo, cod.proc.pen. e, per quanto riguarda l'appello de libertate, dall'art. 310, comma secondo, cod.proc.pen.) deve ritenersi, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 31 gennaio 1991 n. 45, che, qualora l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sé, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale. Con la conseguenza che la mancata traduzione in udienza o comunque la mancata possibilità di presenziare all'udienza da parte dell'interessato, qualora lo abbia richiesto, eventualmente attraverso le modalità della videoconferenza, dà luogo a nullità assoluta ed insanabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)