Sez. 2, Sentenza n. 2996 del 24/05/1979 (Rv. 399331 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - VIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA NEGOZIALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ANNULLABILITA - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DELL'ENTE PUBBLICO - LIMITI - STRARIPAMENTO DI POTERE - CONSEGUENZA - NULLITA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - VIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA NEGOZIALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ANNULLABILITA - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DELL'ENTE PUBBLICO - LIMITI - STRARIPAMENTO DI POTERE - CONSEGUENZA - NULLITA.*
In tema di vizi concernenti l'attivita negoziale degli enti pubblici - sia che si riferiscano al processo di formazione della volonta dell'ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente - il negozio comunque stipulato e annullabile ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico, salvo che non sia ravvisabile un vizio d'incompetenza tanto rilevante da assumere il carattere dello straripamento di potere e da determinare l'invasione dell'attivita di un organo nella sfera dei poteri esclusivi di un altro organo, ovvero l'uso di poteri non configurabili in relazione all'organo che abbia irregolarmente agito, nel qual caso il contratto e nullo e non semplicemente annullabile. (Conf 1668/78, mass n 391077).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)