Sez. 4, Ordinanza n. 11375 del 30/01/2024 Ud. (dep. 19/03/2024) Rv. 286018-01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sentenza di condanna che applica la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto - Nuovo testo dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. pen., modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Appellabilità - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
E' appellabile la sentenza di condanna con cui è applicata la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto, anche alla stregua del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, che sancisce, in termini di tassatività, l'inappellabilità delle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 71, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 72 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)