Sez. L, Sentenza n. 6790 del 11/05/2002 (Rv. 554330 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione inflitta - Giudizio riservato al giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il licenziamento del lavoratore può considerarsi legittimo soltanto se, valutata in concreto ogni circostanza, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la mancanza del lavoratore si presenti di tale gravità da fare venir meno l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti nel rapporto di lavoro e da rendere ogni altra sanzione inidonea a tutelare l'interesse del datore di lavoro; il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente della Telecom fondato sulla circostanza che costui era quotista di un'azienda operante nel settore della esecuzione di impianti telefonici, subappaltatrice di altra azienda a sua volta appaltatrice della Telecom, ritenendo privo di rilevanza il richiamo del ricorrente all'oggetto sociale della società in questione al fine di dimostrare la legittimità dei lavori di telefonia da essa subappaltati, alla luce della considerazione che la condotta del lavoratore si poneva in contrasto con una specifica norma del contratto collettivo diretta a sanzionare situazioni suscettibili di generare conflitti di interesse tra la Telecom ed i suoi dipendenti.)
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)