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Sez. L, Sentenza n. 12027 del 08/08/2003 (Rv. 565850 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Accertamento dei fatti addebitati al dipendente - Proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione inflitta - Giudizio riservato al giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565850-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento (come di ogni altra sanzione)disciplinare, l'accertamento dei fatti addebitati al lavoratore e il giudizio di gravità degli stessi, nonché di proporzionalità tra fatti accertati e relative sanzioni, sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, se sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittimo il licenziamento inflitto ad un dipendente di un'impresa assicuratrice che aveva favorito imprese amiche).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)