Sez. U, Sentenza n. 494 del 21/02/1974 (Rv. 368234 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - TUTELA DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - NECESSITA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE (RETROCESSIONE DI RELITTI DI BENI ESPROPRIATI).*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - TUTELA DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - NECESSITA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE (RETROCESSIONE DI RELITTI DI BENI ESPROPRIATI).*
La norma dell'art 5 della legge 20 marzo 1865, n 2248, all e, sulla abolizione del contenzioso amministrativo, deve essere intesa nella sua necessaria correlazione con le altre norme contenute nella legge stessa, sicche il potere di disapplicazione degli Atti amministrativi illegittimi spetta al giudice ordinario solo nelle materie devolute alla sua giurisdizione, e cioe nelle materie in cui si faccia questione di diritti soggettivi. Pertanto, se una posizione di diritto (nella specie, retrocessione di relitti riconosciuti inservibili dalla pa dopo l'esecuzione dell'opera pubblica) si affievolisce, nel corso del giudizio dinanzi al magistrato ordinario, in posizione di interesse legittimo, a causa dell'annullamento di ufficio, operato dalla pa in Sede di autotutela, dell'atto amministrativo costituente il presupposto del sorgere del diritto soggettivo (e cioe dell'atto di riconoscimento d'inservibilita dei relitti), non puo soccorrere l'istituto della disapplicazione perche in tale ipotesi non si tratta piu di tutelare una posizione di diritto soggettivo, tuttora perdurante, per cui sia sufficiente una valutazione incidenter tantum della legittimita dell'atto, ma si verifica un mutamento dell'oggetto del giudizio, in quanto il privato - invocando la disapplicazione dell'atto di annullamento - chiede sostanzialmente che tale provvedimento venga rimosso, in modo che sia reintegrata l'originaria posizione di diritto soggettivo conseguente al riconoscimento, poi annullato, di inutilita dei relitti. In questo caso l'interesse legittimo del privato alla preservazione della situazione preesistente all'annullamento e tutelabile soltanto con ricorso alla giurisdizione del giudice amministrativo.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)