Sez. L, Sentenza n. 11153 del 17/08/2001 (Rv. 549010 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Presupposti giustificativi - Prova - Onere gravante sul datore di lavoro - Proporzionalità della sanzione - Applicabilità del principio anche alle sanzioni meno gravi - "Ratio" - Fattispecie relativa a sanzioni irrogate a lavoratrice affetta da grave malattia di tipo psichico assente o irreperibile in occasione di visite domiciliari di controllo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto). (Nella specie la lavoratrice era risultata in più occasioni assente o irreperibile in sede di controllo domiciliare dello stato di malattia e il datore di lavoro aveva irrogato prima alcune sanzioni conservative e infine il licenziamento per giusta causa; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., pur ritenendo non adeguatamente giustificati dall'interessata tali comportamenti, e avendo quindi confermato la legittimità delle sanzioni economiche a norma dell'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, aveva escluso la proporzionalità delle sanzioni disciplinari, sulla base dell'assenza di intenti elusivi dei controlli da parte della lavoratrice - la quale si era più volte sottoposta ai successivi controlli ambulatoriali - e della forte attenuazione dell'elemento soggettivo, correlabile alla gravità del decorso della malattia della medesima, di tipo psichico e inducente amnesie e disturbi comportamentali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Decreto Legge 05/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)