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Sez. L, Sentenza n. 16131 del 27/10/2003 (Rv. 567723 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Divieto di cumulo ex art. 1 comma quarantacinquesimo, legge n. 335 del 1995 - Portata - Limiti.
Stato
decisa il 2003-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567723-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

L'art. 1, comma quarantatreesimo, legge 8 agosto 1995, n. 335 - nella parte in cui dispone che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di inabilità a carico dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza con la rendita stessa va interpretato nel senso che il divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale che abbiano comportato l'attribuzione, oltre che della rendita, anche di un trattamento di inabilità o di invalidità, mentre non riguarda i trattamenti di reversibilità di pensioni, come quelle di vecchiaia o di anzianità, originate dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato, come pure i trattamenti di reversibilità di pensioni (di invalidità o di inabilità) liquidate in conseguenza di eventi inabilitanti non sovrapponibili a quelli che hanno dato diritto alla rendita. Ne consegue che sebbene la morte dell'assicurato sia stata determinata dalla malattia o dall'infortunio indennizzati dall'INAIL, i superstiti possono cumulare il trattamento di reversibilità delle suindicate pensioni con la rendita, allo stesso modo che le due prestazioni erano già cumulabili dal beneficiario diretto. Nè l'obbiettivo di contenere la spesa previdenziale può realizzarsi discriminando i superstiti rispetto al dante causa colpito da infortunio o malattia professionale e, al tempo stesso, titolare di una pensione fondata su un titolo del tutto indipendente da quell'evento, poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 2, 3 e 38 Cost, come ritenuto anche dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 227 del 2002) e senza che rilevino, pertanto, le innovazioni normative apportate dagli artt. 1 comma secondo, D.L. n. 346 del 2000 e 73, comma primo, legge 23 dicembre 2000 n. 388.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/11/2000 num. 346 art. 1 com. 2, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 73, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)