Sez. L, Sentenza n. 10810 del 09/07/2003 (Rv. 564924 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Trattamenti di reversibilità derivanti da pensione di invalidità - Divieto di cumulo con le rendite vitalizie ex art. 1, comma quarantatreesimo, legge n. 335 del 1995 - Operatività - Condizioni - Unicità dell'evento invalidante - Necessità - Concorso di cause - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
Con riferimento a fattispecie escluse dall'ambito di operatività dell'art. 73, comma primo, e dell'art. 78, comma ventesimo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il divieto di cumulo - stabilito dall'art. 1, comma quarantatreesimo, legge 8 agosto 1995, n. 335 - riguarda solo i trattamenti di reversibilità di invalidità (o inabilità), e non quelli di anzianità né quelli di vecchiaia, sempre che la reversibilità sia originata dalla titolarità del dante causa di un trattamento a carico dell'INPS derivante da infortunio o da malattia professionale, che abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL sulla base dello stesso evento invalidante; conseguentemente, il divieto di cumulo non opera nei casi in cui l'evento indennizzato dall'INAIL abbia solo contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo all'attribuzione della prestazione a carico dell'INPS.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 73 com. 1, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 78 com. 20 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)