Sez. 3, Sentenza n. 4369 del 02/10/1978 (Rv. 394036 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIFERIMENTO AI CREDITI AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLECITO AQUILIANO O CONTRATTUALE - LIMITAZIONE AL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - PRONUNCIA DEFINITIVA - TRASFORMAZIONE DEL CREDITO DI VALORE IN CREDITO DI VALUTA - RIVALUTAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - CREDITO GARANTITO DA IPOTECA - VENDITA DEL BENE IPOTECATO - SOMMA DETERMINATA EX ART 2809 COD CIV - RILEVANZA PER L'ACQUIRENTE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIFERIMENTO AI CREDITI AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLECITO AQUILIANO O CONTRATTUALE - LIMITAZIONE AL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - PRONUNCIA DEFINITIVA - TRASFORMAZIONE DEL CREDITO DI VALORE IN CREDITO DI VALUTA - RIVALUTAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - CREDITO GARANTITO DA IPOTECA - VENDITA DEL BENE IPOTECATO - SOMMA DETERMINATA EX ART 2809 COD CIV - RILEVANZA PER L'ACQUIRENTE.*
Il principio secondo cui il credito di valore, quale quello al risarcimento del danno da illecito, aquiliano o contrattuale, dev'essere liquidato tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi fino al momento della decisione, si riferisce al giudizio di cognizione avente per oggetto la liquidazione del debito risarcitorio; ma, quando sia intervenuta la pronuncia definitiva, il debito originariamente di valore si traduce nell'obbligazione di pagare la somma indicata nella pronuncia stessa, ossia in un debito di valuta. Quest'ultimo e rivalutabile solo se, in caso di mora, il creditore dimostri - secondo i principi dell'Onere della prova - di aver subito un danno maggiore dell'importo corrispondente agli interessi legali, ai sensi dell'art 1224, secondo comma, cod civ. anche quando il creditore abbia diritto alle dette rivalutazioni, se il credito era garantito da ipoteca ed il bene ipotecato sia stato alienato dal debitore ad un terzo, quest'ultimo non e responsabile che nei limiti della somma determinata ai sensi dell'art 2809 cod civ. (V 4463/77, mass n 388069; (V 963/66, mass n 321922).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2809
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)