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Sez. 1, Sentenza n. 1761 del 18/03/1982 (Rv. 419609 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - CREDITO DI VALORE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - PRONUNCIA DEFINITIVA - TRASFORMAZIONE IN CREDITO DI VALUTA - RIVALUTAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419609-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - CREDITO DI VALORE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - PRONUNCIA DEFINITIVA - TRASFORMAZIONE IN CREDITO DI VALUTA - RIVALUTAZIONE - CONDIZIONI.*

Il principio secondo cui il credito di valore (nella specie: credito alimentare) deve essere liquidato tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi sino al momento della decisione si riferisce al giudizio di cognizione avente per oggetto la liquidazione del debito; ma, quando sia intervenuta la pronuncia definitiva, il debito originariamente di valore si traduce nella obbligazione di pagare la somma indicata nella pronuncia stessa, ossia in un debito di valuta. Quest'ultimo è rivalutabile solo se, in caso di mora, il creditore dimostri di avere subito un danno maggiore dell'importo corrispondente agli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., sia pure con il ricorso a prova presuntiva. (V 485/81, mass n 410956; (V 1384/80, mass n 404920; (V 4369/78, mass n 394036).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 438, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)