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Sez. 3, Sentenza n. 963 del 18/04/1966 (Rv. 321922 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PERDITA O SOTTRAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO - DEBITO DI VALORE - RIMBORSO DELLE SPESE AFFRONTATE DAL DANNEGGIATO - OBBLIGO DI RENDICONTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE.*
Stato
decisa il 1966-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321922-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PERDITA O SOTTRAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO - DEBITO DI VALORE - RIMBORSO DELLE SPESE AFFRONTATE DAL DANNEGGIATO - OBBLIGO DI RENDICONTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE.*

L'Obbligo del risarcimento del danno, sia che esso derivi da responsabilita per illecito contrattuale, come previsto nell'art. 1223 cod. civ., sia che si ricolleghi a responsabilita extracontrattuale, come previsto nell'articolo 2043 cod.civ., che trova riscontro per i fatti illeciti costituenti reato nella norma dell'art. 185 cod. pen., avendo come contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al momento della perpetrazione dell'illecito, ha natura di debito di valore, nettamente distinto dall'Obbligo di risarcimento previsto nel caso di inadempimento di un, obbligazione pecuniaria, soggetto al principio nominalistico -art. 1224 cod civ.-. esso si trasforma in debito di valuta soltanto al momento della liquidazione, per cui deve tenersi conto della eventuale svalutazione della moneta nelle more. L'obbligazione di risarcimento non muta la sua natura giuridica, che e sempre di debito di valore, se al momento della sua produzione il danno consiste nella perdita di una determinata somma di denaro, costituendo questo soltanto un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, mentre l'obbligazione risarcitoria conserva la sua natura di debito di valore ed e quindi suscettibile di rivalutazione in relazione alle fluttuazioni del potere di acquisto della moneta. Unica eccezione deve farsi per le somme spese dal danneggiato per eliminare gli effetti dannosi dell'illecito, poiche in tale ipotesi l'obbligazione risarcitoria, per fatto volontario del creditore, si e ormai cristallizzata in una determinata somma di danaro, della quale si chiede il rimborso, per cui ha assunto carattere di obbligazione pecuniaria. Pertanto, nel caso che l'amministrazione, nel corso del rapporto, sottragga a proprio favore parte del danaro compreso nella gestione aziendale commettendo appropriazione indebita, la obbligazione risarcitoria che gli fa carico, non trae la sua origine dal rapporto negoziale a titolo di responsabilita contrattuale, ma dal fatto illecito commesso, per cui l'equivalente della somma sottratta, dovuto a titolo di danno, non essendo soggetto al principio nominalistico, e suscettibile di rivalutazione in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)