Sez. 1, Sentenza n. 4463 del 19/10/1977 (Rv. 388069 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - MAGGIORI DANNI DIPENDENTI DA SVALUTAZIONE MONETARIE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - MAGGIORI DANNI DIPENDENTI DA SVALUTAZIONE MONETARIE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di obbligazioni pecuniarie, fra i maggiori danni che possono spettare al creditore, in aggiunta agli interessi moratori, ai sensi dell'art 1224 secondo comma cod civ, vanno compresi quelli dipendenti da svalutazione monetaria, verificatasi durante la mora del debitore, a condizione che il creditore medesimo deduca e dimostri di aver risentito un particolare pregiudizio, per non aver a tempo potuto disporre della somma dovutagli, in relazione ad ', un reimpiego di questa, effettivamente apprestato e concretamente predisposto, idoneo a sottrarla, in tutto od in parte, alla svalutazione della moneta. (Conf 156/71, mass n 349539; (Conf 2950/69, mass n 342818).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)