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Sez. L, Sentenza n. 2004 del 12/03/1996 (Rv. 496287 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo - Gravosità maggiore - Diritto ad una maggiore retribuzione - Configurabilità - Prova di un danno - Necessità - Esclusione - Natura retributiva del compenso anche in caso di prestazione in violazione di legge - Configurabilità - Richiesta di un danno risarcibile - Prova specifica - Necessità anche per il danno biologico - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496287-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI

Il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo ha, rispetto a quello scandito da pause aventi la normale cadenza settimanale, una gravosità maggiore alla quale deve corrispondere una maggiore retribuzione (spettante in misura proporzionalmente ridotta anche nel caso in cui vi è stata fruizione del riposo compensativo in un giorno successivo al settimo), in base al principio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., senza che sia richiesta la prova di un danno; e tale carattere retributivo del compenso non viene meno (con tutte le relative conseguenze sul piano dell'inapplicabilità dell'art. 1227 cod. civ. e ai fini del regime prescrizionale), ai sensi dell'art. 2126, secondo comma, cod. civ., anche nell'ipotesi in cui il mancato rispetto della ordinaria cadenza del riposo settimanale non trovi giustificazione nelle previsioni dell'art. 5 della legge 22 febbraio del 1934 n. 370, ovvero ecceda i limiti comunque ricavabili dall'art. 36 Cost. Nel caso, poi, in cui il lavoratore assuma di avere subito, nonostante il compenso, un danno risarcibile - anche se consistente nel cosiddetto danno biologico -, è necessaria la relativa prova. (Nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto presunto il danno in un caso di alterazione della normale cadenza del riposo settimanale, ma lo aveva liquidato, facendo riferimento ad "istituti affini", mediante una maggiorazione percentuale della retribuzione normale. La S.C., rilevato che in realtà il Tribunale aveva di fatto riconosciuto un diritto avente contenuto retributivo e che la domanda aveva lasciato impregiudicata la qualificazione del diritto azionato, ha rigettato lo specifico motivo di ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)