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Sez. L, Sentenza n. 623 del 27/01/1996 (Rv. 495588 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Lavoro domenicale per la edizione e stampa di giornali quotidiani e sportivi - Legittimità ex Corte cost. n. 105 del 1972 - Configurabilità - Compenso specifico - Necessità - Deroga alla cadenza settimanale del riposo - Ammissibilità - Limiti - Violazione - Conseguenze - Indennizzo - Natura giuridica - Liquidazione - Criteri - Determinazione contrattuale globale dei compensi per il lavoro domenicale e per il settimo giorno lavorativo - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495588-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI

Con riferimento al lavoro domenicale prestato nell'ambito delle attività di edizione e stampa di giornali quotidiani e sportivi, la legittimità del medesimo - salva la necessità di uno specifico compenso -, correlata alla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 legge n. 370 del 1934 (Corte cost., sent. n. 105 del 1972) e all'inclusione di tale attività tra quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde a ragioni di pubblica utilità (D.M. 8 agosto 1972), non giustifica di per sè la deroga anche alla regola della cadenza settimanale del riposo, che sussiste solo nei casi di evidente necessità e a condizione che non venga snaturato o eluso il rapporto, nel complesso, di un giorno di riposo ogni sei di lavoro e non siano superati i limiti della ragionevolezza (sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del rapporto, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore, specie per quanto riguarda la sua salute). Nel caso in cui l'inosservanza della regola sulla cadenza del riposo settimanale non sia giustificata, la prestazione è "contra legem" e soggetta al regime di cui all'art. 2126 cod. civ.; il lavoratore va compensato con un indennizzo per il danno da usura, liquidabile (fermo restando che l'entità del risarcimento non può essere la stessa per la perdita definitiva o per il semplice slittamento del riposo settimanale) con metodo analogo a quello applicabile in caso di lavoro domenicale, cioè con valutazione equitativa e riferimento, se possibile, a parametri offerti da istituti affini, in mancanza di specifiche disposizioni contrattuali, le quali, benché in linea di principio siano dovuti due diversi compensi o trattamenti per la deroga alla regola del lavoro domenicale e di quella della cadenza settimanale del riposo, possono prevedere un unico compenso globale (anche perché la deroga alla seconda di tali regole comporta inevitabilmente anche il lavoro domenicale). (Nella specie la S.C., in accoglimento di censure mosse sia dalla datrice di lavoro che dai dipendenti, ha annullato la sentenza impugnata, sia perché non aveva accertato la sussistenza dei vari presupposti di una legittima deroga alla regola sulla cadenza del riposo settimanale, sia perché in relazione alla stessa deroga aveva riconosciuto la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, in presenza di riposi compensativi mediamente adeguati, e invece, senza adeguata motivazione, aveva escluso che la già riconosciuta maggiorazione dell'ottanta per cento fosse prevista dal c.c.n.l. del settore al fine di compensare, oltre che il lavoro domenicale, anche il lavoro nel settimo giorno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 08/08/1972, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 22/06/1935, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 13 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)