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Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 17/03/2009 (Rv. 607283 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE | Azione di rilascio da parte di uno o più comunisti - Legittimità - Sussistenza - Fondamento - Condizione.
Stato
decisa il 2009-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607283-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE

In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni comunista è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri comunisti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)