Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 17/03/2009 (Rv. 607283 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE | Azione di rilascio da parte di uno o più comunisti - Legittimità - Sussistenza - Fondamento - Condizione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE
In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni comunista è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri comunisti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)