Sez. 3, Sentenza n. 12327 del 05/11/1999 (Rv. 530913 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE | Locazione da parte di uno solo dei comunisti - Ammissibilità - Azione di rilascio - Legittimazione del singolo proprietario - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Necessità - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE
In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni condomino è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)