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Sez. 1, Sentenza n. 43093 del 22/10/2012 Cc. (dep. 07/11/2012) Rv. 253628 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI | Sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale - Assenza del consenso del minore contumace - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253628-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI

Il giudice dell'udienza preliminare non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale nei confronti del minore rimasto contumace che non abbia preventivamente manifestato il suo consenso all'applicazione del beneficio né abbia conferito procura speciale al difensore, postulando il perdono il necessario riconoscimento della sussistenza del fatto di reato e la sua attribuzione al minore stesso.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 32 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)