Sez. 1, Sentenza n. 4629 del 18/07/1986 (Rv. 447358 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - UDIENZA DI COMPARIZIONE - FISSAZIONE DI TERMINE INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALL'ART. 163 BIS, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - UDIENZA DI COMPARIZIONE - FISSAZIONE DI TERMINE INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALL'ART. 163 BIS, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
Nel caso di chiamata in causa di un terzo, su ordine o autorizzazione del giudice, la circostanza che l'udienza per la comparizione di detto terzo venga fissata ad una data implicante assegnazione di un termine inferiore a quello stabilito dall'art. 163 bis primo comma cod. proc. civ. non spiega effetti invalidanti, sempreché detto termine di comparizione risulti congruo, dovendosi ravvisare un implicito Esercizio da parte del giudice del potere di abbreviazione del termine stesso, a norma del secondo comma del citato art. 163 bis. (V 4699/77, mass n 388294; (V 2969/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 270
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)