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Sez. 1, Sentenza n. 12549 del 22/09/2000 (Rv. 540380 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Beni del fallito - Ipoteca a garanzia di debito altrui - Relativo creditore - Ammissione al passivo - Necessità - Esclusione - Intervento in sede di liquidazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540380-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

Nel caso in cui i beni del fallito, acquisiti alla massa, siano vincolati a garanzia di un debito altrui, il relativo creditore è estraneo al concorso di cui all'articolo 52 legge. fall.; lo stesso non deve pertanto presentare domanda di ammissione al passivo ma può limitarsi a intervenire nella fase di liquidazione dell'attivo e di ripartizione del ricavato, facendo valere in questa sede i diritti derivanti dalla garanzia ipotecaria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)