Sez. 1, Sentenza n. 12549 del 22/09/2000 (Rv. 540380 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Beni del fallito - Ipoteca a garanzia di debito altrui - Relativo creditore - Ammissione al passivo - Necessità - Esclusione - Intervento in sede di liquidazione - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Nel caso in cui i beni del fallito, acquisiti alla massa, siano vincolati a garanzia di un debito altrui, il relativo creditore è estraneo al concorso di cui all'articolo 52 legge. fall.; lo stesso non deve pertanto presentare domanda di ammissione al passivo ma può limitarsi a intervenire nella fase di liquidazione dell'attivo e di ripartizione del ricavato, facendo valere in questa sede i diritti derivanti dalla garanzia ipotecaria.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)