diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 758 del 24/01/1997 (Rv. 502026 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Dichiarazioni tardive - Ammissione tardiva di un credito al passivo - Intervento di terzi nel procedimento innanzi al giudice delegato o nel giudizio conseguente alle contestazioni sul credito - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502026-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 101 secondo comma della legge fallimentare, la quale prevede che nel procedimento instaurato con la richiesta di ammissione tardiva del credito possono intervenire gli altri creditori, preclude, tanto nella fase cosiddetta amministrativa di tale procedimento (destinata a concludersi con un decreto di ammissione del credito, ove non sorgano contestazioni) quanto nella eventuale fase contenziosa (aperta a seguito dalle contestazioni del credito da parte del curatore e disciplinata come un normale giudizio, secondo il codice di rito) l'intervento, sia principale che adesivo, di soggetti diversi dai creditori del fallito che intendano far valere un loro interesse, giustificandosi la peculiarità della disciplina con la specialità della materia fallimentare e non configurandosi, in relazione al provvedimento di ammissione dei crediti, dotato di efficacia solo endofallimentare, alcuna possibilità di lesione di diritti dei terzi, sempre tutelabili in autonomo giudizio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)