Sez. L, Sentenza n. 4979 del 22/08/1981 (Rv. 415757 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - SOMME CORRISPOSTE IN PIÙ PER ERRORE - RIPETIBILITÀ - ESCLUSIONE EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - SOMME CORRISPOSTE IN PIÙ PER ERRORE - RIPETIBILITÀ - ESCLUSIONE EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 80 R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, il quale con riferimento all'Assicurazione Invalidità, vecchiaia e superstiti, esclude la ripetibilità delle somme corrisposte in più dall'INPS per errori nella liquidazione della pensione quando la rettifica intervenga dopo che è trascorso un anno dall'avviso all'interessato, introduce una deroga al principio generale della ripetizione di indebito di cui allo art. 2033 cod. civ. e, quale norma di eccezione, non può trovare applicazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, in materia di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (V. 2589/80, mass. N. 406331; (V. 22/80, mass. N. 403385).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)