Sez. L, Sentenza n. 2589 del 19/04/1980 (Rv. 406331 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - ESTINZIONE DEL DIRITTO A RICEVERE LA PENSIONE O UNA MAGGIORAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DEL FATTO SOPRAVVENUTO DETERMINANTE L'ESTINZIONE - RISCOSSIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA EX ART 80 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON RD N 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - ESTINZIONE DEL DIRITTO A RICEVERE LA PENSIONE O UNA MAGGIORAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DEL FATTO SOPRAVVENUTO DETERMINANTE L'ESTINZIONE - RISCOSSIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA EX ART 80 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON RD N 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITA.*
Nel caso di ripetizione da parte dell'INPS di somme indebitamente corrisposte a titolo pensionistico, per avere l'assicurato omesso di comunicare ex art 2 della legge 12 agosto 1962 n 1338, fatti sopravvenuti alla liquidazione che fanno venir meno il diritto alla pensione o ad una maggiorazione della stessa, si versa nell'ipotesi di indebito oggettivo ex art 2033 cod civ, che legittima l'ente previdenziale a ripetere le somme indebitamente pagate e non e applicabile l'art 80, comma terzo, del regolamento approvato con RD 30 dicembre 1924 n 1422, per l'esecuzione del RD 30 dicembre 1923 n 2184, il quale regola il caso in cui l'INPS sia incorso in errore nella liquidazione della pensione e stabilisce che le rettifiche di errori intervenuti dopo il decorso dell'anno dalla comunicazione all'interessato, non hanno effetto sui pagamenti corrisposti, salvo che detti errori non siano conseguenza di dolo dell'interessato. (principio enunciato in relazione all'omessa comunicazione da parte del pensionato del raggiungimento della maggiore eta del figlio a carico, quale fatto estintivo del diritto alla maggiorazione della pensione). (Conf 22/80, mass n 403385; (Conf 3680/78, mass n 393200; (Conf 2017/78, mass n 391377).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)