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Sez. L, Sentenza n. 22 del 05/01/1980 (Rv. 403385 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ESTINZIONE DEL DIRITTO A RICEVERE LA PENSIONE O UNA MAGGIORAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DELLA CAUSA RELATIVA - RISCOSSIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA EX ART 80 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON IL RD N 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403385-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ESTINZIONE DEL DIRITTO A RICEVERE LA PENSIONE O UNA MAGGIORAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DELLA CAUSA RELATIVA - RISCOSSIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL PENSIONATO - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA EX ART 80 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON IL RD N 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITA.*

La previsione dell'art 80, comma terzo, del regolamento approvato con RD 28 agosto 1924 n 1422, per l'esecuzione del RD 30 dicembre 1923 n 3184 sull'Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita e la vecchiaia - relativa all'irripetibilita, nel caso di riduzione della pensione per rettifica oltre l'anno di errori non dovuti a dolo dell'interessato, delle differenze percepite in piu del dovuto - si riferisce ai soli casi di annullamento o correzione di provvedimenti di assegnazione di pensione illegittimi fin dall'origine, e non anche ai casi di cessazione dell'efficacia di provvedimenti legittimamente emessi conseguente al successivo verificarsi di fatti estintivi del diritto riconosciuto dai provvedimenti stessi. In particolare, esula da tale previsione, e danno invece luogo ad una ipotesi di indebito oggettivo (art 2033 cod civ) che legittima l'INPS alla ripetizione, il caso in cui l'errore e dovuto all'omessa comunicazione, da parte del pensionato, del verificarsi di una situazione che ha fatto venir meno il suo diritto a percepire la pensione o una maggiorazione della medesima. (Conf 3680/78, mass n 393200; (Conf 2017/78, mass n 391377; (Conf 3670/76, mass n 382395; (Conf 1584/73, mass n 364412).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)