Sez. 2, Sentenza n. 5885 del 09/11/1982 (Rv. 423644 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - IMPERIZIA PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - IMPERIZIA PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di responsabilità professionale, l'inadempimento, trattandosi di obbligazioni di comportamento, non può desumersi senz'altro da un risultato eventualmente mancato, ma va valutato alla stregua del dovere di diligenza che in tale materia prescinde dal criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia e si adegua, invece, alla natura dell'attività esercitata. Consegue che l'imperizia professionale presenta un contenuto variabile, da accertare in relazione ad ogni singola fattispecie, rapportando la condotta effettivamente tenuta dal prestatore alla natura e specie dell'incarico professionale ed alle circostanze concrete in cui la prestazione deve svolgersi e valutando detta condotta attraverso l'esame nel suo complesso dell'attività prestata dal professionista. (V 969/81, mass n 411493; (V 1441/79, mass n 397764; (V 5364/77, mass n 389031; (V 3329/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)