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Sez. L, Sentenza n. 4112 del 14/07/1979 (Rv. 400617 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - CLAUSOLE DIFFORMI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - PATTUIZIONI INDIVIDUALI SULLA RETRIBUZIONE - SVINCOLO DALLA DETERMINAZIONE COLLETTIVA DEI MINIMI TABELLARI - ESCLUSIONE - DIVERGENZA TRA QUESTI ULTIMI ED I FATTI INDIVIDUALI - RETRIBUZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400617-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - CLAUSOLE DIFFORMI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - PATTUIZIONI INDIVIDUALI SULLA RETRIBUZIONE - SVINCOLO DALLA DETERMINAZIONE COLLETTIVA DEI MINIMI TABELLARI - ESCLUSIONE - DIVERGENZA TRA QUESTI ULTIMI ED I FATTI INDIVIDUALI - RETRIBUZIONE SPETTANTE AL LAVORATORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Poiche, a norma dell'art 2077 cod civ, le pattuizioni individuali sulla retribuzione non sono svincolate dalla Determinazione collettiva dei minimi tabellari, deve ritenersi che, nel caso di divergenza fra questi ultimi ed i patti individuali, la retribuzione spettante al lavoratore deve essere stabilita sulla base del criterio dello assorbimento, e, cioe, della individuazione globale del trattamento piu favorevole e non gia in base al criterio del cumulo dei compensi individualmente pattuiti e dei minimi tabellari. Questo principio puo essere, pero, derogato nel caso in cui cio sia specificamente disposto dai contratti collettivi, ovvero se le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale rispetto ai minimi tabellari la particolare natura di compenso aggiuntivo speciale per i particolari meriti del dipendente (cosiddetto premio di merito) nel qual caso siffatto compenso deve essere cumulato con il minimo tabellare piu favorevole fissato da un successivo contratto collettivo. (Conf 429/78, mass n 389731; (Conf 4121/75, mass n 378438).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)