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Sez. L, Sentenza n. 4121 del 15/12/1975 (Rv. 378438 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - RETRIBUZIONE - IN GENERE - DIVERGENZE TRA PATTUIZIONI INDIVIDUALI E MINIMI TABELLARI - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - RIFERIMENTO AL CRITERIO DELLO ASSORBIMENTO - NECESSITA - ECCEZIONI CONTRATTUALI COLLETTIVE O INDIVIDUALI - COSIDDETTO PREMIO DI MERITO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1975-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378438-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - RETRIBUZIONE - IN GENERE - DIVERGENZE TRA PATTUIZIONI INDIVIDUALI E MINIMI TABELLARI - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - RIFERIMENTO AL CRITERIO DELLO ASSORBIMENTO - NECESSITA - ECCEZIONI CONTRATTUALI COLLETTIVE O INDIVIDUALI - COSIDDETTO PREMIO DI MERITO - CONSEGUENZE.*

Poiche, a norma dell'art 2077 cod civ, le pattuizioni individuali sulla retribuzione non sono svincolate dalla Determinazione collettiva dei minimi tabellari, deve ritenersi che, nel caso di divergenza fra questi ultimi ed i patti individuali, la retribuzione spettante al lavoratore deve essere stabilita sulla base del criterio dello assorbimento, e, cioe, della individuazione globale del trattamento piu favorevole e non gia in base al criterio del cumulo dei compensi individualmente pattuiti e dei minimi tabellari. Questo principio puo essere, pero, derogato nel caso in cui cio sia specificamente disposto dai contratti collettivi, ovvero se le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale rispetto ai minimi tabellari la particolare natura di compenso aggiuntivo speciale per i particolari meriti del dipendente (cosiddetto premio di merito), nel qual caso tale compenso deve essere cumulato al minimo tabellare piu favorevole fissato da un posteriore contratto collettivo. (V 581/74, mass n 368359; 712/70, mass n 345943; (V 2277/68, mass n 334552).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)